CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REGIME AGEVOLATIVO IMPATRIATI

L'Agenzia delle Entrate il 12 marzo 2025 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo dedicato ai lavoratori impatriati di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 209/2023.
In particolare,
l'Amministrazione finanziaria, con la Risposta ad Interpello n. 70/2025, ha precisato che l'applicazione del nuovo regime non è subordinata alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero. Dunque, in linea di principio e in assenza di preclusioni specifiche, il nuovo regime per i lavoratori impatriati può essere applicato anche dai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia.
Inoltre, per l'accesso al beneficio l'Amministrazione finanziaria
• con le Risposte ad Interpello n. 71/2025 e n. 74/2025 ha confermato che ai fini dell'applicazione del nuovo regime devono sussistere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione di cui al co. 1, lett d) del sopracitato art. 5;
• con la Risposta ad Interpello n. 72/2025 ha confermato l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero a sette periodi di imposta se il richiedente ha prestato l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo), sia prima che dopo il trasferimento.