SOSPENSIONE PER ARRESTI DOMICILIARI: NIENTE CONGUAGLIO RETRIBUTIVO, LO ESCLUDE IL CCNL

Con la Sentenza n. 10092 del 17 aprile 2025, Il Massimo Consesso ha accolto il ricorso dell'Università, escludendo il diritto della lavoratrice al conguaglio della retribuzione piena per il periodo in cui era stata sospesa obbligatoriamente dal servizio a seguito dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nell'ambito di un procedimento penale. Secondo la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 48, c. 1, del CCNL comparto Università, la sospensione dal servizio in tali casi è automatica e comporta la privazione della retribuzione, con la sola corresponsione di un'indennità pari al 50% della retribuzione, come previsto dal c. 7.
La Corte ha chiarito che tale riduzione non può essere superata nemmeno nel caso in cui il procedimento disciplinare venga successivamente archiviato o quello penale si concluda senza condanna: la sospensione retributiva si giustifica infatti con l'oggettiva impossibilità della dipendente di rendere la propria prestazione lavorativa durante lo stato restrittivo della libertà personale, indipendentemente dagli esiti dei procedimenti a suo carico.