SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LEGITTIMA ANCHE SENZA ISCRIZIONE FORMALE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

Con l'Ordinanza n. 12152 dell'8 maggio 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in una controversia avente ad oggetto la legittimità della sospensione di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico in pendenza di indagini penali, e ha affermato che, ai fini dell'adozione del provvedimento sospensivo previsto dall'art. 55-ter, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 non è necessario che il lavoratore risulti formalmente iscritto nel registro degli indagati, essendo sufficiente che l'autorità giudiziaria stia procedendo su fatti sovrapponibili a quelli oggetto dell'azione disciplinare. La Corte ha chiarito che ciò che rileva non è la forma dell'iscrizione, bensì la sostanza della “pendenza” del procedimento penale, valutata in un'ottica di prudenza e di leale collaborazione tra il procedimento disciplinare e quello penale, a tutela sia dell'interesse pubblico alla corretta gestione del personale, sia del diritto di difesa del lavoratore. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che il termine di 60 giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla comunicazione all'amministrazione della sentenza penale completa di motivazione, e non dal semplice decreto di archiviazione.