SGRAVI CONTRIBUTIVI NON CUMULABILI: LA CASSAZIONE CONFERMA L’ALTERNATIVITÀ TRA ASSUNZIONI A TERMINE E A TEMPO INDETERMINATO

Con l'ordinanza in commento, la Cassazione ha stabilito che i due sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223/1991, per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato, non sono cumulabili. È ammessa un'eccezione solo in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in corso d'opera.
La Corte distrettuale confermava la decisione del Giudice di primo grado, riconoscendo alla società controricorrente il diritto agli sgravi contributivi per diverse posizioni lavorative.
Il Giudice del gravame respingeva sia l'appello principale dell'INPS sia quello incidentale della parte privata.
La Corte d'Appello riteneva che i benefici previsti dall'art. 8, c. 2, e dall'art. 25 della L. n. 223/1991 fossero cumulabili e non alternativi come sosteneva l'INPS.
Contro questa decisione, l'Istituto ha presentato ricorso per cassazione.
La controversia oggetto d'esame riguarda la possibilità per un datore di lavoro di cumulare due diversi sgravi contributivi previsti dalla L. n. 223/1991: quello dell'art. 8, c. 2 (per assunzioni a tempo determinato) e quello dell'art. 25, c. 9 (per assunzioni a tempo indeterminato).
Nella fattispecie in esame, la società aveva prima assunto lavoratori con contratto a tempo determinato, beneficiando dello sgravio dell'art. 8, e successivamente, dopo la scadenza del termine, li aveva riassunti un tempo indeterminato, applicando anche lo sgravio dell'art. 25.
La Suprema Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell'INPS, ha stabilito che i due benefici non sono cumulabili ma alternativi tra loro, confermando un precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 12554/2018).
Nello specifico, la Corte precisa che il Legislatore ha graduato i benefici in base all'entità dell'incremento occupazionale, ossia 12 mesi per contratti a termine, 18 mesi per contratti a tempo indeterminato.
Solo nel caso di trasformazione del contratto a termine indeterminato durante il suo svolgimento è previsto espressamente il cumulo dei benefici per un totale di 24 mesi.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato dopo la scadenza del contratto a termine non è prevista alcuna disposizione che consenta il cumulo.
Di conseguenza, la Corte Cassazione, con ordinanza n. 9462/2025, ha accolto il ricorso dell'INPS e ha rigettato la domanda originaria della società.
Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza (ud. 16 gennaio 2025) 11 aprile 2025, n. 9462
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