RILEVANZA IVA DELLE SOMME SCAMBIATE PER EFFETTO DI UN CONTRATTO DI COINTERESSENZA PROPRIA: PRINCIPIO DI DIRITTO

Con Principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettabilità ad IVA delle somme scambiate per effetto di un contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (contratto di cointeressenza propria, ex art. 2554, C.c.).
In particolare, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che "le somme attribuite o ricevute nell'ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici."
Pertanto, lo scambio di somme tra due operatori, nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, deve essere considerato una mera cessione di denaro qualificabile come operazione fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.