REGIME FORFETARIO: L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5% SI APPLICA SOLO IN CASO DI NUOVE ATTIVITÀ

Con Risposta ad Interpello 22 novembre 2024, n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario.
Nel caso di specie, il quesito posto dall'istante riguarda la possibilità di accedere al regime forfetario con applicazione dell'aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno di attività, considerato che, nel momento in cui ha avviato la nuova attività, non ha potuto usufruire del predetto regime a causa della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014.
In via preliminare, si osserva che l'art. 1, comma 65, legge n. 190/2014, stabilisce che “al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”.
In particolare, è possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5% a condizione che:
• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
• l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
• qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo di imposta precedente non sia superiore al limite di ricavi/compensi previsto per il regime forfetario (€ 85.000).
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 4 aprile 2016, n. 10, ha chiarito che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell'attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell'attività”.
Si noti che, a tal proposito, è fatta salva l'ipotesi in cui l'attività esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l'accesso al regime.
L'Amministrazione finanziaria, dunque, ha ribadito che la prosecuzione dell'attività “deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale”.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha negato l'applicazione dell'aliquota del 5% in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 65, Legge n. 190/2014,
“la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa afavorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva)”.
Di conseguenza, i soggetti che iniziano una “nuova attività” in regime ordinario, anche a causa della sussistenza di una causa di esclusione, e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio) “entrano” nel regime ordinario continuando a svolgere la stessa attività non possono fruire dell'aliquota agevolata del 5%.