REDDITO DA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO: I CHIARIMENTI DELL'ADE SULLA TASSAZIONE PER I RESIDENTI/NON RESIDENTI

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 98 del 14 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alla classificazione del reddito derivante da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito ad un licenziamento come reddito da lavoro dipendente e corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva.
Nel caso esaminato dall'Agenzia l'istante riferisce di essere stato dipendente di una società italiana e di essere stato successivamente distaccato all'estero (prima in Russia, poi a Cuba e in Azerbaijan). Il lavoratore, a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo, ha raggiunto con la società un accordo per la corresponsione di somme a titolo conciliativo e di transazione generale e novativa. Tali somme erano state pagate nel momento in cui il contribuente era residente in Spagna.
L'Amministrazione finanziaria, sul solco di precedenti interpelli e risoluzioni, riconduce tali somme tra i redditi da lavoro dipendente e precisa che:
•se corrisposte a soggetti non residenti da soggetti residenti in Italia, le somme sono imponibili in Italia, sotto il profilo delle disposizioni interne;
•in quanto il percipiente è residente in Spagna, va considerata la convenzione stipulata dall'Italia con la Spagna. Va, dunque, esaminato l'intero rapporto lavorativo e, sotto il profilo convenzionale, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente
•nello Stato di residenza del beneficiario, a
•meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono
•corrisposti, sia svolta nell’altro Stato contraente. Pertanto, per il
•periodo in cui l'istante era residente:
-in Italia: le somme esaminate saranno soggetta
-ad imposizione esclusiva in Italia (Stato di residenza e di
svolgimento della prestazione lavorativa);
-a Cuba: le somme saranno assoggettate a imposizione in Italia. In
mancanza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni
con tale ultimo Paese, rileva l'Agenzia, si applica unicamente la
normativa interna che valorizza la residenza del soggetto erogante
il reddito.

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