QUANDO È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE MENTRE È IN MALATTIA?

Nel caso in esame, in seguito ad un infortunio al braccio, il lavoratore veniva sorpreso durante la malattia che ne è conseguita alla guida del suo motoveicolo senza tutore, né altra fasciatura, motivo per il quale il datore di lavoro procedeva al licenziamento per giusta causa. La decisione viene confermata dalla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025 ha affermato che, seppur non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività durante la malattia, la condotta acquista rilevanza sotto il profilo disciplinare in due casi:
•quando l’attività svolta fa presumere l’assenza dell’infermità;
•quando l’attività extralavorativa sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e quindi il rientro in servizio del lavoratore.
In questa prospettiva, è senza dubbio rilevante anche l’inosservanza delle cautele prescritte dal medico, come il riposo o l’utilizzo di una fasciatura, cautele che sono volte a non pregiudicare il recupero delle energie fisiche. Giustificato, quindi, il licenziamento del lavoratore.