NON RILEVA IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CONTINUARE AD ESERCITARE LE OPZIONI DI CESSIONE/SCONTO

Con Risposta ad Interpello 15 aprile 2025, n. 103, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della deroga al blocco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, di cui all'art. 1, comma 5, D.L. n. 39/2024, nel caso in cui l'unica spesa sostenuta entro il 30 marzo 2024 sia il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Si ricorda che ai sensi del citato comma 5, il divieto di esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito non trova applicazione qualora, entro il 30 marzo 2024, siano stati effettuati i lavori e siano state sostenute le relative spese, documentate da fattura.
L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia chiarito che il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico non può considerarsi rientrante tra le spese rilevanti in quanto non concerne la materiale esecuzione degli interventi edilizi.
Pertanto, nel caso di specie, non operando la suddetta deroga, la ditta esecutrice non può fruire dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione.