LE VENDITE ABITUALI SUGLI E-COMMERCE COSTITUISCONO REDDITI DI IMPRESA

Il numero e la frequenza di transazioni aveva portato la Cassazione a ritenere che l’attività di vendita di scarpe sul portale eBay dovesse essere considerata attività di impresa.
La controversia ha oggetto l’accertamento induttivo di redditi di impresa che l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle verifiche condotte anche sui conti correnti intestati al contribuente Tizio, imputava a quest’ultimo per le numerose vendite di scarpe effettuate negli anni su un portale di vendite online.
Mentre la CTP annullava gli avvisi di accertamento, la CTR accoglieva l’appello principale presentato dall’Amministrazione finanziaria sostenendo che i redditi accertati e non dichiarati dal contribuente doveva considerarsi redditi d’impresa e non redditi diversi in ragione dell’elevato numero delle transazioni commerciali, le quali davano contezza dell’abitualità dell’attività esercitata dal contribuente.
La controversia giunge in Cassazione, dove il contribuente sostiene gli atti amministrativi non riportavano le informazioni indispensabili per individuare l’attività svolta dal medesimo, oltre a non descrivere i requisiti di professionalità ed abitualità occorrente per tassare come “reddito di impresa” le presunte vendite virtuali realizzate dallo stesso sul sito online eBay.
Per la Cassazione il motivo è infondato. Dopo aver ribadito alcuni principi in materia, la Corte conclude che «gli avvisi di accertamento impugnati erano congruamente motivati in quanto negli stessi veniva molto chiaramente specificato che al contribuente si attribuiva lo svolgimento di un'attività di impresa per il “significativo numero di transazioni" effettuate nel corso degli anni oggetto di accertamento, che, come “pluralità di atti economici posti in essere in modo abituale e continuativo, ed oggettivamente non episodici e/o eventuali visto anche il loro reiterarsi negli anni”, erano idonee a “ricondurre i proventi derivanti da tale attività di vendita on-line nella categoria del reddito d'impresa”». Peraltro, a conforto di tali argomentazioni e a corroborare la pretesa avanzata con gli atti impositivi, l’Agenzia delle Entrate corredava tali atti con «l'elenco dei feed-back ricevuti dal contribuente per le vendite on- line sul portale E-Bay effettuate nell'anno 2008”», dando altresì atto che il «contenuto essenziale (numero di transazioni e valore) [era] stato riassunto nel prospetto delle transazioni [ ...] già portato a conoscenza del contribuente con questionario».
Per questi motivi, la Cassazione respinge il ricorso con sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025.
Corte di cassazione, sez. Tributaria, sentenza (ud. 11 dicembre 2024) 21 marzo 2025, n. 7552