LE INDAGINI FISCALI SUI CONTI CORRENTI DEI FAMILIARI RICHIEDONO PROVE RAFFORZATE

Non è sufficiente la sussistenza di uno stretto vincolo tra il contribuente e il terzo per la validità della verifica. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 7583/2025, ha accolto il ricorso della società condannata.
La controversia riguarda una società a responsabilità limitata che aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria, applicando le presunzioni legali previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 633/72, aveva esteso l'accertamento anche alle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti intestati alla convivente del legale rappresentante e all'unica socia della società. A seguito del rigetto dell'impugnazione del contribuente sia da parte della Commissione Tributaria Provinciale che di quella Regionale, con la quale si contestava la legittimità dell'estensione delle indagini bancarie ai conti di soggetti terzi, la questione è approdata in Cassazione.
La società denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa sopra riportata «per avere la CTR confermato la legittimità dell'avviso in questione con il quale erano stati ascritti alla società maggiori ricavi non dichiarati in relazione alle movimentazioni risultate ingiustificate sui conti correnti intestati, tra l'altro, alla convivente del legale rappresentante, alla socia, sebbene l'Amministrazione non avesse fornito la prova della fittizietà della intestazione dei suddetti conti e della sostanziale riferibilità degli stessi alla società».
Gli Ermellini hanno accolto la censura, affermando che in tema di accertamento di reddito d'impresa l'Ufficio finanziario è autorizzato ad accedere ai conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente; tuttavia, questi devono «ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica».
Vengono qui richiamati alcuni principi fondamentali ai fini dell'indagine, come la base ristretta della società, l'onere della prova rafforzato in relazione ai conti intestati ai familiari, la cui sussistenza dello stretto vincolo tra contribuente e terzo non può definirsi un dato sufficiente. Di conseguenza, nel caso in esame «la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo confermato la statuizione di estensibilità dell'accertamento bancario anche sul conto corrente della convivente del legale rappresentante senza neanche verificare l'esistenza, nell'anno d'imposta al quale si riferisce l'accertamento, di uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale tra questi ultimi».
Corte di cassazione, sez. Tributaria, ordinanza (ud. 28 febbraio 2025) 21 marzo 2025, n. 7583.