LA SOCIETÀ FALLISCE E I DOCUMENTI CONTABILI SPARISCONO: RESPONSABILE IL COMMERCIALISTA O IL PRESTANOME?

Poco prima del fallimento della società, il commercialista aveva consegnato le scritture contabili al prestanome dell'amministratore di fatto, successivamente i documenti sparirono. Per la Cassazione il prestatore è responsabile per bancarotta fraudolenta documentale, in quanto accettò l'incarico dietro compenso, consapevole del dissesto, e contribuì all'occultamento della contabilità per danneggiare i creditori.
La controversia oggetto d'esame riguarda un processo penale per bancarotta fraudolenta documentale a carico di Caio, che era stato condannato in primo grado per non aver conservato o comunque sottratto le scritture contabili della società X, dichiarata fallita nel 2014.
Il Giudice del gravame confermava la decisione del Tribunale, ma la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia, ordinando un nuovo esame perché i giudici non avevano motivato adeguatamente in merito all'elemento soggettivo del reato, cioè il dolo specifico. In particolare, la Suprema Corte voleva che fosse chiarito se Caio avesse agito con l'intenzione di arrecare un danno ai creditori o di procurarsi un profitto ingiusto.
Nel nuovo giudizio, la Corte distrettuale confermava nuovamente la
colpevolezza di Caio, sostenendo che la sua condotta, cioè accettare la carica di amministratore senza svolgere alcuna attività concreta e sapendo di non avere le scritture contabili, nonostante ne avesse formalmente firmato la consegna, dimostrava proprio quella volontà richiesta dal reato contestato. La difesa, invece, sostiene che Caio era solo un prestanome del vero gestore della società e che non avrebbe avuto consapevolezza del disegno illecito di quest'ultimo, né la volontà di frodare i creditori.
In sede di legittimità, la Suprema Corte rigetta il ricorso di Caio. Secondo la Corte, il dolo specifico richiesto per il reato di bancarotta fraudolenta
documentale, cioè l'intento di arrecare danno ai creditori mediante
l'occultamento o la sottrazione delle scritture contabili, può essere desunto da una serie di elementi oggettivi e dalla complessiva vicenda.
Nel caso di specie, il Giudice del gravame ha evidenziato che Caio aveva accettato l'incarico di amministratore formale dietro compenso, in un momento in cui la società era già in stato di dissesto conclamato, e che poco dopo la presa in carico delle scritture contabili, queste risultarono
irreperibili.
La Suprema Corte sottolinea che non è in discussione il fatto materiale della consegna delle scritture a Caio né la loro successiva sparizione, ma solo l'elemento soggettivo del reato. A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello, che ha individuato nel comportamento dell'imputato, già prestanome in altre società e consapevole della situazione critica della società in oggetto, gli indici rivelatori del dolo specifico.
Pertanto, la Cassazione conferma la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza (ud. 21 marzo 2025) 18 aprile 2025, n. 15454