LA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE REPERITA DURANTE I CONTROLLI PUÒ ESSERE VALUTATA IN SEDE DI ACCERTAMENTO
Nel caso di specie si trattava della prima nota rinvenuta durante la verifica fiscale della guardia di finanza. Per la Cassazione, tale documentazione costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo.
L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di accertamento a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa con un processo verbale di constatazione indirizzato al titolare della ditta. Nel corso della verifica veniva reperito un documento extracontabile, denominato "prima nota", recante l'annotazione di voci contabili in entrata e in uscita da cui venivano estrapolati i dati economici ai fini della rideterminazione del reddito di impresa.
I Giudici di merito ritenevano che «fosse stata operata una acritica sommatoria degli importi annotati in entrate imputati a incassi non dichiarati», e pertanto l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione.
In sede di legittimità, il ricorrente deduce la violazione di legge per la generica argomentazione con cui il giudice ha escluso la decisività della documentazione extra contabile in riferimento alla "maggior parte" degli importi annotati in entrata, senza individuare la parte per cui tali importi non corrispondono con le fatturazioni di acquisto.
Per la Cassazione il motivo è fondato. Nelle sue argomentazioni, ribadisce che «alla luce delle previsioni degli artt. 52, comma quarto, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, quand'anche risolventesi in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge e non può essere ritenuta irrilevante dal giudice».
Per questi motivi, con ordinanza n. 8679 del 2 aprile 2025, la Cassazione accoglie il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza (ud. 16 gennaio 2025) 2 aprile 2025, n. 8679