FATTURAZIONE DI COMPENSI PERCEPITI DAGLI EREDI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione con riferimento a un compenso professionale percepito in qualità di erede successivamente alla chiusura della partita IVA del de cuius.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, conformemente con la prassi e con la giurisprudenza previgente, il compenso andrà corrisposto dal committente al lordo dell'imposta e sarà onere dell'erede chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento, in quanto "l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni".
Qualora l'erede rimanga inerte, così come previsto dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, la controparte non è più tenuta ad emettere autofattura, ma deve comunicare l'omessa fatturazione all'Agenzia delle Entrate (tramite SdI ed utilizzando il Tipo documento TD29) entro novanta giorni dal momento in cui essa avrebbe dovuto essere emessa.
Come precisato dall'Agenzia nella risposta in commento deve intendersi parzialmente superata la soluzione resa con la risposta n. 52/2020 dove veniva precisato che, in caso di inerzia degli eredi, il cessionario/committente aveva il compito di versare l'IVA relativa al compenso (da corrispondere, dunque, alla controparte al netto dell'imposta).

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