ESENTI I REDDITI CONSEGUITI IN ITALIA DAL RICERCATORE RESIDENTE NEI PAESI BASSI: I CHIARIMENTI DELL'ADE

L'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità ai compensi percepiti da un ricercatore presso un'università in Italia e fiscalmente residente nei Paesi Bassi dell'esenzione prevista dall'articolo 20 della Convenzione
per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi.
L'Amministrazione finanziaria precisa che:
le remunerazioni percepite da docenti/ricercatori non sono imponibili in Italia, per un periodo non superiore a due anni, in quanto devono essere assoggettate a tassazione nello Stato di residenza (Paesi Bassi);
i sostituti d'imposta possono applicare direttamente
l'esenzione, previa presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario; tale prassi ha però carattere facoltativo;
in caso di imposte eventualmente già versate, il contribuente può presentare
istanza di rimborso per le imposte già versate, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, a condizione che sia stata richiesta l'applicazione del trattamento convenzionale in esame.
Come evidenziato dall'Agenzia, "la norma (...) convenzionale è volta ad agevolare e
incentivare l'interscambio culturale, scientifico e professionale a livello internazionale".

TOP