ESCLUSI DALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE I PAGAMENTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI NEI TERMINI D’USO

L’esenzione ex art. 67, comma 3°, lett. a), L.Fall. trova esclusiva applicazione per i pagamenti aventi ad oggetto il prezzo di “forniture” utili alla produzione di beni e servizi, ossia quei contratti che sono immediatamente espressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque ad essa riferibili.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta Alfa s.p.a. (sotto liquidazione e amministrazione straordinaria) e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia dei due pagamenti che la società aveva eseguito in favore di Beta s.r.l., prima della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Proposto appello da Beta, la Corte d'Appello lo rigettava.
La questione giunge così davanti alla Corte di Cassazione. In tale sede, Beta lamenta che i pagamenti in questione sarebbero esclusi dalla revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall., contrariamente a quanto stabilito dalla Corte territoriale, secondo la quale erano stati eseguiti entro termini "d’uso" diversi rispetto a quelli fino ad allora osservati.
Con sentenza n. 8384/2025, la Suprema Corte rigetta il ricorso, ricordando che:
•l’esenzione ex art. 67 cit. costituisce una deroga alla regola
generale secondo cui tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari
scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel
periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare; il
rinvio operato dalla norma ai "termini d’uso", ai fini dell’esenzione
dei pagamenti del prezzo dovuto per l’acquisto di "beni e servizi"
effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, riguarda le modalità
di pagamento diffuse tra le parti;
Si deve trattare di pagamenti che costituiscono il corrispettivo di
"forniture di beni e servizi" eseguite in favore del debitore poi
fallito, inseriti «nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da
evitare che il timore della revocatoria possa comportare
l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione
dell’azienda» (Cass. n. 19373 del 2021).
In conclusione, l’esenzione in esame:
-trova esclusiva applicazione per i pagamenti aventi ad oggetto il
prezzo delle “forniture”, ossia i contratti che sono immediatamente
espressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque ad essa
riferibili;
-non opera nel caso in cui, a fronte dell'inadempimento del
debitore poi fallito all’obbligo di pagare il prezzo nel rispetto dei
termini d’uso, il pagamento delle somme dovute sia stato
successivamente eseguito dallo stesso entro il termine per il suo
“rientro” spontaneo dalla debitoria complessivamente cumulata.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza (ud. 11 marzo 2025) 30 marzo 2025, n. 8384

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