ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%: LIMITE DI SPESA RADDOPPIATO PER DUE UNITÀ IMMOBILIARI CON ACCESSO IN COMUNE

Con Risposta ad Interpello 7 aprile 2025, n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al limite massimo di spesa agevolabile al 75% in relazione ad interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, realizzati su un unico complesso immobiliare, costituto da due distinti edifici (di categoria B/5 e C/6) con accesso carrabile e pedonale in comune.
Considerato che, nel caso in esame, gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso (carrabile e pedonale) comuni ai due fabbricati, catastalmente autonomi, l'Agenzia ha ritenuto che il limite di spesa massimo ammesso alla detrazione vada comunque riferito a ciascun edificio.
In altre parole, trattandosi di un complesso immobiliare costituito da due "edifici unifamiliari", vale a dire singole unità immobiliari (non rilevando la categoria catastale, né l'assenza di accessi autonomi dall'esterno), la detrazione spetta per un ammontare di spesa pari a euro 100.000 (euro 50.000 per ciascun edificio).

TOP