È INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO IL DECRETO DI REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Con la decisione il Palazzaccio ribadisce un orientamento sui limiti di impugnabilità dei provvedimenti in materia, chiarendo quali lo siano e quali no.
Il Tribunale revocava il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di una società ritenendo la domanda inammissibile in quanto il debitore aveva compiuto un atto ritenuto in frode ai creditori: la vendita di un'automobile la cui somma era stata utilizzata per il pagamento di una non precisato debito con un familiare. I giudici di merito avevano rilevato che tale operazione, mai adeguatamente chiarita nemmeno dal gestore della crisi, configurava un evidente pregiudizio per i creditori, che si erano visti sottrarre un cespite di rilevante valore economico, integrando così una causa di inammissibilità.
Il ricorrente lamentava la violazione del principio del giusto processo per mancato rispetto del contraddittorio e per motivazione perplessa e contraddittoria; oltre che quella dell'art. 14 ter L. 3/2012, sostenendo di aver depositato tutta la documentazione richiesta dalla legge e che le circostanze evidenziate dal Tribunale non fossero idonee a fondare il giudizio di inammissibilità.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso decreti privi di carattere decisorio e definitivo, quali sono quelli relativi all'ammissione alle procedure di sovraindebitamento. Il principio applicato dalla Corte si fonda sulla considerazione che tali provvedimenti non hanno natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non sono suscettibili di passare in giudicato, non precludendo la possibilità di riproporre successivamente la domanda. Gli Ermellini hanno quindi richiamato recenti precedenti che distinguono tra: provvedimenti che si arrestano alla fase dell'inammissibilità della proposta, privi del connotato della decisorietà necessario per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e provvedimenti che riguardano il reclamo sul diniego di omologazione o sull'avvenuta omologazione, che integrano invece una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono quindi ricorribili per cassazione
Quindi, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha applicato due sanzioni per lite temeraria: una somma da devolvere al controricorrente e una alla cassa delle ammende.
La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato sui limiti di impugnabilità dei provvedimenti in materia di sovraindebitamento, tracciando una chiara linea di demarcazione tra provvedimenti impugnabili e non
impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Viene, inoltre, ribadito il potere del tribunale di valutare con rigore la sussistenza di eventuali atti in frode ai creditori come causa di inammissibilità delle procedure di sovraindebitamento, in linea con la ratio della normativa che intende bilanciare l'interesse del debitore alla «fresh start» con la necessaria tutela dei diritti dei creditori.