DEPENALIZZAZIONE: L’INPS DECADE SE NON NOTIFICA LA VIOLAZIONE ENTRO NOVANTA GIORNI

A seguito della depenalizzazione del 2016 l'INPS ha novanta giorni di tempo, pena la decadenza dall'esercizio del potere, per notificare la violazione amministrativa all'interessato anche se la violazione è stata commessa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di depenalizzazione.
IL CASO
La sezione Lavoro della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7845 del 25 marzo 2025, adottata un'interpretazione costituzionalmente orientata, affermano che il potere sanzionatorio dell'INPS con riferimento agli illeciti depenalizzati per effetto della Legge n. 67 del 2014 e del decreto legislativo n. 8 del 2016 deve essere esercitato nel termine decadenziale di 90 giorni anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione.
Nel caso di specie l'INPS aveva irrogato sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
Il datore di lavoro aveva proposto opposizione eccependo la decadenza della potestà sanzionatoria: mentre il giudice di primo grado l'aveva respinta, la Corte di Appello l'aveva accolta.
E ciò sul presupposto che la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, che – nel prevedere la depenalizzazione dell'illecito in questione – ha previsto il termine di novanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria per l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'INPS, e ha qualificato il termine come perentorio in ragione del rinvio operato dall'art. 6, D.Lgs., alle previsioni di cui alla Legge n. 689/1981, il cui art. 14 commina la decadenza dalla potestà sanzionatoria nel caso in cui essa non venga esercitata entro novanta giorni dall'accertamento della violazione.

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