CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (CREDITO 4.0): INTERPELLO

Con Risposta ad Interpello 3 marzo 2025, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 in presenza di due investimenti per beni 4.0 e, in particolare, sulla percentuale di agevolazione relativa agli ad oneri (anche accessori) non preventivabili sostenuti in
relazione a detti investimenti.
L'Agenzia ha chiarito che la determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, unitamente alla valutazione circa la corretta prenotazione dello stesso (mediante formalizzazione di un impegno contrattuale accompagnato dal versamento di un acconto minimo del 20%) risultano necessari ai fini
dell'individuazione dell'anno in cui ''incardinare'' il costo del bene.
Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha ribadito che:
• per l'investimento relativo all'impianto principale (bene di cui all'Allegato A, Legge n. 232/2016), sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d'imposta spetta nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056, Legge n. 178/2020);
• per l'ulteriore investimento e gli oneri accessori (non preventivati), considerato che non è stata effettuata alcuna prenotazione del bene nel corso del 2021, il credito d'imposta spetta nella misura del 40% (art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020).
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