CORTE DI CASSAZIONE: L'ATTIVITÀ DI PROPAGANDA E ASSISTENZA AI CLIENTI NON È QUALIFICABILE COME RAPPORTO DI AGENZIA

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4561 ha stabilito che l'attività di propaganda e assistenza ai clienti non costituisce un rapporto di agenzia ai fini previdenziali. In assenza di ogni attinenza con la conclusione dell'affare il rapporto è qualificabile come procacciamento d'affari. Nel respingere il ricorso di un ente previdenziale, la Corte ha ricordato che il diritto alla provvigione “rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche commisurato nel suo contenuto concreto”. Nel caso in esame, l'attività dei collaboratori si limitava alla propaganda, assistenza e traduzione per i clienti. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato l'ente al pagamento delle spese legali.

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