CESSIONE MARCHIO D'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO: LA PLUSVALENZA RILEVA AI FINI IRAP

Con Risposta ad Interpello 31 gennaio 2024, n. 27, l'Agenzia delle Entrate  ha fornito chiarimenti in merito alla  rilevanza, ai fini IRAP, della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo di cui all'art. 84,  D.Lgs. n. 14/2019. In particolare, l'Agenzia delle Entrate citando l'art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 e la Circolare n. 27/2009, precisa che, nel caso di specie, la  base imponibile (ai fini IRAP) è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico, con: l'esclusione di specifiche voci di bilancio (costi per il personale, ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti, ecc.); l'inclusione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni strumentali e la non concorrenza  alla formazione della base imponibile IRAP ove le stesse siano realizzate  in sede di cessione d'azienda. Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo  marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo  assumerà rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie (artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 446/1997).

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