CALCOLO DELLA PENSIONE E PERIODI DI CURA DEI FIGLI EFFETTUATI IN ALTRO STATO MEMBRO: LA SENTENZA DELLA CGUE

Con Sentenza 22 febbraio 2024, relativa alla causa C-283/21, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in ambito di previdenza sociale dei lavoratori migranti. In particolare, il caso di specie riguarda il calcolo della pensione per incapacità totale al lavoro in caso di periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli. La Corte di Giustizia evidenzia che l'articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro debitore della pensione a  prendere in considerazione, ai fini della concessione di tale pensione, i  periodi di cura dei figli effettuati dalla persona interessata in un altro Stato membro qualora sia dimostrato che esiste un collegamento sufficiente  tra detti periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati da tale persona a motivo dell'esercizio di un'attività professionale nel primo Stato membro.  L'esistenza di un tale collegamento sufficiente dev'essere parimenti considerata accertata qualora la persona interessata abbia maturato  esclusivamente periodi di assicurazione, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, nello Stato membro debitore della sua pensione, sia prima che dopo il compimento dei periodi di cura dei figli in un altro Stato membro. Lo Stato membro debitore è tenuto a prendere in considerazione tali periodi nonostante il fatto che la persona non abbia versato contributi in detto Stato membro né prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.

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