BONIFICI NON AUTORIZZATI E PRESCRIZIONE: NON BASTA LA SCOPERTA TARDIVA

La Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sull'applicazione dei principi relativi alla prescrizione nel caso di danni derivanti da operazioni finanziarie non autorizzate, stabilendo con maggiore precisione quando il termine di prescrizione inizi effettivamente a decorrere.
La vicenda processuale vede protagonisti una banca contro due clienti. La controversia nasce da un bonifico non autorizzato di €25.000 effettuato nel 2002 da un soggetto che aveva dichiarato di agire come promotore finanziario dell'istituto di credito. La Corte d'Appello aveva condannato la banca a risarcire i clienti per €27.901,18 a titolo di danno patrimoniale e €5.000 per danno morale, ritenendo la banca responsabile ex art. 2049 c.c. per i danni causati dal promotore finanziario. La Corte territoriale aveva inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine decorresse non dalla data dell'operazione non autorizzata (2002), ma dal momento in cui la cliente aveva avuto «piena contezza» della truffa (2009).
Il punto nodale affrontato dalla Cassazione riguarda il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione nei casi di danni da intermediazione finanziaria, con particolare riferimento alle operazioni non autorizzate. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso della banca limitatamente al secondo motivo, hanno chiarito un importante principio giuridico: l'orientamento sui danni «lungolatenti» (quelli che si manifestano a distanza di tempo dal fatto lesivo) non può essere applicato indiscriminatamente a tutte le fattispecie di intermediazione finanziaria. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che il termine di prescrizione può essere ancorato al momento della
manifestazione del danno solo nei casi in cui le conseguenze dannose non siano anteriormente percepibili usando l'ordinaria diligenza, in virtù di fattori oggettivi (e non soggettivi). Inoltre, nel caso di un bonifico non autorizzato, l'esercizio dell'ordinaria diligenza, consistente nella verifica periodica dell'andamento del conto, avrebbe consentito di rilevare immediatamente
l'operazione non autorizzata. Va anche aggiunto che l'impossibilità di far valere
il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione (ex art. 2935 c.c.) è solo quella derivante da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto.
La Cassazione ha censurato l'operato della Corte d'Appello che aveva applicato acriticamente la teoria dei danni «lungolatenti» senza verificare se nel caso concreto sussistessero i presupposti per tale applicazione. La Corte territoriale aveva erroneamente basato la propria decisione sulla mera circostanza della scoperta tardiva del danno, senza individuare fattori oggettivi che avrebbero potuto impedire una precedente percezione del danno usando l'ordinaria diligenza.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza (ud. 4 aprile 2025) 29 aprile 2025, n. 11241