BANCAROTTA PER CHI MANDA AVANTI L’AZIENDA CREANDO SISTEMATICAMENTE DEBITO ERARIALE

L’amministratore risponde se la crisi economica irreversibile consegue a operazioni dolose, dal punto di vista della causalità materiale, costituendo l’effetto di comportamenti gestionali volontari, anche se non necessariamente diretti a provocare il dissesto aziendale.
La Prima sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16901 del 6 maggio 2025 ha chiarito l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta nell'ipotesi in cui la condotta (dolosa) sia quella dell'amministratore che sin dall'assunzione della sua carica ha finanziato l'impresa con il sistematico mancato versamento delle imposte.
Nel caso di specie la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l'imputato a due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 223, comma 2 n. 2 l. fall.
Secondo la prospettazione l'imputato aveva posto in essere una pluralità di condotte gestionali dolose, consistite nel mancato adempimento degli oneri fiscali della società di cui era amministratore e, poi, fallita.
La natura dolosa delle condotte era stata individuata da ciò, che i debiti tributari e previdenziali maturati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate erano già sorti negli anni 2012 e 2013 a fronte di percentuali di pagamento modeste non corrispondenti, per la loro modesta entità, alle risorse finanziarie di cui disponeva l'azienda amministrata: 1226 euro a fronte di un ammontare di 42.942,46 euro; 7774 euro a fronte di un ammontare di 107.719,72 euro
Nel suo ricorso per cassazione l’imputato aveva lamentato l’erroneità della sentenza di merito per non essere stata fondata sulla dimostrazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato.
Ed infatti, a suo dire, l’arco temporale durante il quale l’imputato aveva svolto l’incarico di amministratore era stato troppo breve onde per cui non avrebbe potuto trarsi la sistematicità delle condotte dolose richieste dalla fattispecie incriminatrice.
Corte di cassazione, sez. I Penale, sentenza (ud. 19 febbraio 2025) 6 maggio 2025, n. 16901

TOP