SICUREZZA SUL LAVORO NELLE IMPRESE CON SOLI SOCI OPERATIVI: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Nelle imprese costituite esclusivamente da soci operativi, privi di lavoratori subordinati, la disciplina in materia di salute e sicurezza presenta profili peculiari. Il riferimento normativo principale è il Decreto Legislativo 81/2008, che distingue tra lavoratori subordinati e soggetti equiparati, includendo in determinate ipotesi anche i soci lavoratori.
Quando l’attività è svolta unicamente dai soci, senza dipendenti, non si configura in senso stretto la figura del “datore di lavoro” nei confronti di terzi prestatori. Tuttavia, ciò non comporta un’esenzione generalizzata dagli obblighi prevenzionistici. I soci che operano nell’ambito dell’impresa sono infatti tenuti a rispettare le disposizioni previste per i lavoratori autonomi, adottando misure idonee a tutelare la propria salute e sicurezza.
In particolare, restano fermi gli obblighi di utilizzo di attrezzature conformi alle normative vigenti, l’impiego corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’osservanza delle prescrizioni in materia di cantieri temporanei o mobili, ove applicabili. Inoltre, qualora l’impresa operi in regime di appalto o subappalto, possono sorgere specifici doveri di coordinamento e cooperazione con il committente o con altre imprese presenti sul luogo di lavoro.
Va inoltre considerato che, nel momento in cui l’impresa si avvalga anche occasionalmente di lavoratori subordinati, tirocinanti o collaboratori, troveranno applicazione gli obblighi più stringenti previsti dal Testo Unico, tra cui la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento.
In conclusione, l’assenza di dipendenti non equivale ad assenza di responsabilità: anche le imprese composte da soli soci devono garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto dei principi generali di prevenzione e tutela della salute.

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