LAVORATORE DISTACCATO E INFORTUNIO: CHI RISPONDE SECONDO LA CASSAZIONE
Con l’Ordinanza n. 1633 del 25 gennaio 2026, la Suprema Corte è intervenuta su una controversia relativa a un infortunio occorso a un lavoratore durante il periodo di distacco, evento già riconosciuto dall’INAIL. La decisione offre l’occasione per ribadire la ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra distaccante e distaccatario.
La Corte afferma un principio chiaro: dell’infortunio risponde il soggetto che, utilizzando in concreto la prestazione lavorativa, ha esposto il dipendente al rischio poi concretizzatosi. In caso di distacco, dunque, è il distaccatario a farsi carico di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nella fase esecutiva dell’attività, poiché è lui che organizza il lavoro e governa l’ambiente in cui la prestazione si svolge.
Resta tuttavia fermo un obbligo in capo al distaccante: informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente connessi alle mansioni per le quali viene distaccato. Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di un presidio sostanziale di tutela.
La Cassazione, anche in sede penale, ha inoltre precisato che la “posizione di garanzia” del datore di lavoro distaccante non viene meno automaticamente con l’invio del dipendente presso terzi. Prima dell’effettivo avvio del distacco, egli deve verificare che sussistano adeguate condizioni di sicurezza presso il distaccatario.
Ne emerge un sistema di responsabilità articolato: centrale è il ruolo del distaccatario nella gestione del rischio, ma il distaccante conserva un dovere di vigilanza iniziale, a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.