Versamenti tributari e contributivi sospesi: Il 18.01 versamento rata del restante 50%

Il 18 gennaio 2021 scade il termine del versamento della prima o unica rata pari al 50% dei tributi sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del Dl n. 34/2020

Il 18 gennaio 2021 (il 16 è un sabato) scade il termine per il versamento della prima o unica rata delle imposte sospese già prorogate con il decreto Rilancio all'art. 126 e 127.

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento rateale, devono provvedere al versamento del restante 50% dei versamenti sospesi, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.

Vediamo brevemente un riepilogo delle disposizioni che si sono susseguite nel tempo:

• Ricordiamo infatti che, gli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020 hanno fissato al 16 settembre 2020 la ripresa dei versamenti sospesi di cui sopra, con la possibilità di versare il dovuto, oltre che in unica soluzione, anche in quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre.

• successivamente, l'articolo 97 del Decreto Agosto n. 104/2020, ha dato la possibilità di versare solo il 50% entro il 16 settembre, facendo slittare il versamento dell’altro 50% al 16 gennaio 2021 (18 gennaio in quanto il 16 cade di sabato), potendo rateizzare fino a 24 rate mensili.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

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