Verifiche sulla genuinità del distacco transnazionale: La nota INL
L'INL, con Nota n. 936 riporta il contenuto della Sentenza CGUE - 784/19, con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell'ambito di un distacco transnazionale. La Corte, interpretando restrittivamente l'articolo 12, par. 1, del Regolamento n. 883/2004, non nega la possibilità di differenziali previdenziali tra i vari Stati UE, ma sottolinea che la libertà di stabilimento vieta alle imprese di approfittare di dinamiche di dumping.
Sulla base di tale principio, l'INL richiama la necessità di verificare, ai fini della genuinità del distacco, che l'attività svolta nel Paese di stabilimento dall'impresa distaccante non consista nella mera amministrazione o gestione interna.
In presenza di un'attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l'assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco e l'avvio della procedura, a cura dell'INPS, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo SM di stabilimento.