Telelavoro: Il reddito va tassato dove è fisicamente presente e fiscalmente residente il lavoratore

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n.296 del 27 aprile 2021, è intervenuta sul regime fiscale applicabile ad un telelavoratore alle dipendenze di una società italiana e residente all'estero (Regno Unito), dove svolge la sua attività in telelavoro.

Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che, nonostante i risultati della prestazione lavorativa siano utilizzati in Italia, la tassazione del reddito deve avvenire solo nel Regno Unito, Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività lavorativa.

Pertanto, non avendo i predetti emolumenti rilevanza fiscale in Italia, il sostituto d'imposta, potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime convenzionale, non operando le ritenute alla fonte, previa presentazione da parte del telelavoratore di idonea documentazione volta a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per beneficiare del regime di esenzione.

TOP