Tax credit imbarcazioni: Risoluzione

Con Risoluzione 2 marzo 2021, n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza del credito d'imposta ex articolo 4, comma 1, D.L. n. 457/1997 (tax credit imbarcazioni), anche con riferimento ai periodi d'imposta precedenti alla modifica introdotta dalla Legge Europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167), relativamente ai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che il credito d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. n. 457/97non può essere riconosciuto, (anche per i periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della Legge Europea 2017), in favore dei soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia in quanto non hanno esercitato in Italia un'attività produttiva che concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF o all'IRES.

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