Sigarette elettroniche: Aumenta l'imposta di consumo

La legge di bilancio prevede un aumento della imposta sul consumo e introduce una cauzione per i distributori.
La tassa sul consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ossia le sigarette elettroniche con o senza nicotina attualmente pari
1. al 10% con nicotina
2. al 5% senza nicotina
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette aumenta verso nuove percentuali.
In particolare la legge di bilancio 2021 modifica l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo stabilendo che:
• i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
• esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:
1. al 15 per cento (con nicotina) e al 10 per cento (senza nicotina) dal 1° gennaio 2021,
2. al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2022,
3. al 25 per cento e al 20 per cento dal 1° gennaio 2023
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’ulteriore novità consiste inoltre nel fatto che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta.
A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti su elencati è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti:
1. di appositi contrassegni di legittimazione
2. di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti:
• il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione
• le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.