Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello

L’INPS, con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021, nel riepilogare la disciplina normativa relativa al contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e il diploma professionale art. 43 dlgs 81/2015) si è soffermato sul regime contributivo previsto per tali assunzioni.
In particolare ha evidenziato le condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo e ha fornito le istruzioni di carattere normativo, operativo e contabile relative a tale agevolazione riconosciuta, per gli anni 2020 e 2021, ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato lo sgravio contributivo al 100% (già introdotto dalla legge di Bilancio 2020) per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di 1° livello per i primi tre anni.
Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
Per le annualità 2020 e 2021, nelle ipotesi di contratto di apprendistato di 1° livello trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i predetti benefici contributivi si applicano limitatamente alle annualità precedenti alla trasformazione.
Mentre a decorrere dal momento della trasformazione ad apprendistato professionalizzante sarà applicabile lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni con apprendistato professionalizzante.
A tal proposito le diverse agevolazioni sono dettagliate nella Circolare Inps 87/2021 Infine si precisa che lo sgravio contributivo in oggetto può essere fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.