Ritorsivo il licenziamento della lavoratrice: L’esternalizzazione non sopprime il posto di lavoro

Deve essere dichiarato illegittimo in quanto ritorsivo il licenziamento
adottato nei confronti del lavoratore che rifiuta la svantaggiosa novazione del contratto proposta dal datore dal momento che la presunta
esternalizzazione del servizio non fa venir meno la necessità della posizione lavorativa del licenziato, escludendo così la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 13781 del 20 maggio 2021, con la quale, nel rigettare il ricorso di un datore lavoro, ha precisato che il riassetto organizzato, addotto a giustificazione del licenziamento della lavoratrice, non ha davvero soppresso il posto di lavoro di quest’ultima. Pertanto, il licenziamento è semplicemente una vendetta nei confronti della lavoratrice che rifiuta di sottoscrivere un accordo con il quale avrebbe guadagnato di meno.