Residenza fiscale dei dipendenti in smart working: I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicabile alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che, a causa dell'epidemia, hanno svolto attività lavorativa in smart working in Italia, anziché in Cina dove erano stati distaccati.
Per individuare la residenza fiscale di un individuo – secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che consideri l'emergenza da Covid-19 – si deve fare riferimento ai criteri di cui all'articolo 2 del TUIR, la cui applicazione prescinde da un'eventuale permanenza della persona fisica in Italia per motivi legati alla pandemia. Infatti, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Inoltre, per dirimere eventuali conflitti di residenza, nel Trattato con la Cina, all'articolo 4, sono previste le c.d. “tie breaker rules”, che fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente, cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.