RIDERS: NON IMPONIBILE AI FINI IRPEF IL RIMBORSO CHILOMETRICO PER L'UTILIZZO DI UN MEZZO PROPRIO

Il rimborso chilometrico spettante ai riders che utilizzano il proprio mezzo di trasporto, anziché quello aziendale, per espletare l'attività lavorativa, riferendosi a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, non è imponibile ai fini IRPEF quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 290/2023.

Il caso di specie riguarda una società, parte di un gruppo che opera nel settore del food delivery, che assume riders con contratto di lavoro subordinato, mediante due modelli:

  1. utilizzo di e-bike aziendali oppure
  2. utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

L'Accordo integrativo aziendale prevede a favore del rider, che su richiesta aziendale usa il proprio veicolo per l'esecuzione delle consegne, un'indennità a titolo di rimborso chilometrico, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, manutenzione del veicolo, assicurazione).
Per determinare tale importo la società adotta criteri oggettivi: tabelle ACI, rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato, percorso calcolato mediante apposita app impostata sul percorso più breve. 

TOP