REGIME SPECIALE IMPATRIATI: L’ESTENSIONE NON SI APPLICA AL LAVORATORE CHE NON VERSA IN TEMPO

L'Agenzia delle Entrate, con Risposte ad interpello nn. 371 e 372 del 12 luglio 2022, ha fornito chiarimenti sul mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati mediante il versamento di un importo entro i termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, lo stesso prevede che i soggetti che terminavano il primo periodo di fruizione dell'agevolazione il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Al riguardo, l'agenzia fiscale, ha asserito che il lavoratore che non ha provveduto ad effettuare il versamento dovuto entro il termine indicato nel suddetto provvedimento non può accedere all'estensione del predetto regimeper l'ulteriore quinquennio poiché, il rispetto di tale termine trova fondamento nel comma 2-bis, articolo 5, del DL n. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 - c.d. Decreto Crescita). Non è quindi ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

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