Processo tributario: La comunicazione via PEC si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna

Con Sentenza 27 maggio 2021, n. 14874, la Corte di Cassazione ha precisato che nel processo tributario la comunicazione via PEC si perfeziona con le stesse modalità previste nel processo civile ordinario.
In particolare la Suprema Corte ha evidenziato che le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo PEC del destinatario e la trasmissione del
documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità di quanto disposto dal D.P.R. n. 68/2005. L'articolo 6 del citato Decreto, infatti, stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.