Per omesse ritenute condannato l'imprenditore non ammesso per errore alla rottamazione

L'imprenditore che non viene ammesso alla rottamazione per un errore del fisco può comunque essere condannato per omesso versamento delle ritenute. Non importa che avrebbe potuto pagare il debito ridotto dalla conciliazione con l'amministrazione finanziaria.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 34940 del 9 dicembre 2020, con la quale respinge la richiesta del datore di essere assolto dalla suddetta condanna poiché, precisano gli ermellini, la modalità di estinzione del debito, nel caso in questione, non osta al pagamento della stessa. Inutile quindi, per l'imprenditore, sostenere di non aver potuto fruire della speciale causa di non punibilità, poiché ciò che interessa al legislatore penale, una volta accertata la sussistenza del reato, è il pagamento quale condizione per evitare la pena, e non invece, per estinguere il debito.