PEDONE INVESTITO CON MEZZO AZIENDALE: ASSOLTO IL DATORE PERCHÉ IL VEICOLO È OMOLOGATO
L'utilizzatore di un veicolo non è tenuto a provvedere ad ulteriori verifiche qualora sia presente l'omologazione da parte dell'autorità competente per il controllo della conformità del mezzo alle caratteristiche tecniche di sicurezza previste per la specifica attività a cui deve essere adibito.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31478 del 23 agosto 2022, riguardo alle accuse di violazione di norme in materia di prevenzione infortuni esperite nei confronti dei soggetti debitori di sicurezza (il legale rappresentante dell'azienda, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il preposto).
A tali soggetti era stata infatti addebitata parte della responsabilità per un'incidente in cui una persona era stata travolta da un auto compattatore, utilizzato per la racconta dei rifiuti, nel corso di una operazione di retromarcia.
Gli ermellini hanno tuttavia precisato che, poiché nel caso di specie, il datore di lavoro aveva adottato un mezzo omologato, dotato di strumentazione ritenuta adeguata e perfettamente funzionante, non era tenuto ad ulteriori adempimenti.