Nullità del contratto di inserimento e risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3263 del 10 febbraio 2021, ha stabilito che, il giudice che dichiara la nullità del contratto di inserimento non può condannare l'erede del datore di lavoro a risarcire l'intero danno, se lo stesso ha eccepito di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Tale ultimo aspetto va tuttavia sollevato immediatamente, in quanto non è più deducibile per la prima volta in sede esecutiva.
Infatti, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale, con la conseguenza che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva.