Non operatività dell'assicurazione in assenza di persone tutelate

L'INAIL, con la Nota n. 1184 del 1° febbraio 2021, ha precisato che in assenza di persone esposte al rischio di infortunarsi sul lavoro, il rapporto assicurativo cessa automaticamente. Da ciò deriva che:
- in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT, le sedi devono immediatamente cessare il rischio o la PAT, con conseguente eliminazione anche di eventuali quote esenti, in quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente;
- sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo, non sono dovuti i premi assicurativi, ma solo i contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell'Inps;
- i premi assicurativi ordinari non sono del pari dovuti in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa l'attività lavorativa.