NUOVE RIDUZIONE ACCISE BENZINA E GASOLIO: VALIDE DAL 9 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Con avviso del 1° luglio 2022 il MEF comunica che il 24 giugno 2022 è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante riduzioni, per il periodo 9 luglio - 2 agosto 2022, delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti. 

In particolare, il decreto prevede la riduzione delle aliquote di accisa:

  • sulla benzina, 

  • sul gasolio 

  • e sui GPL impiegati come carburanti;

lo stesso DM prevede altresì l’esenzione dall’accisa e la riduzione al 5% dell’aliquota IVA per il gas naturale usato per autotrazione.

Il decreto bollinato prevede che a decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 

  • a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

    • benzina: 478,40 euro per mille litri; 

    • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 

    • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 

    • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; 

  • b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. 

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022. 

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti entro il 9 agosto 2022 comunicano all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 2 agosto 2022.

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