Licenziamento e danno all'immagine

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2968 dell'8 febbraio 2021, ha stabilito che l'impiegato, addetto alla contabilità, che non adempie ai versamenti fiscali e previdenziali per conto dello studio notarile può essere licenziato e condannato a risarcire il danno all'immagine patito dal dominus.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.