Legittimità del licenziamento per GMO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7218/2021, ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore per GMO, determinato dalla chiusura di un punto vendita, che aveva reso necessaria la riduzione del personale, ricordando il seguente principio di diritto: "in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore dì continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilita del repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. Il duplice onere va dunque riferito sia all'allegazione e dimostrazione del fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda, sia all'allegazione prova dell'impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda."
La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto irrilevante l'assunzione di altro lavoratore (avvenuta a pochi giorni di distanza dal licenziamento oggetto di giudizio) addetto a mansioni diverse da quelle espletate dal ricorrente durante il rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni del precedente dipendente. Pertanto, non sussiste l'obbligo di repechage qualora la nuova assunzione, disposta per una posizione differente da quella che rivestiva il ricorrente, sia effettuata per soccorrere al vuoto di organico conseguente alle dimissioni dell'ex addetto.