Lavoro con minori: Sanzioni in mancanza di certificato casellario giudiziale

L'INL, con la Nota n. 967 del 17 giugno 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25-bis, comma 1, DPR n. 313/2002, il quale prevede l'obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 del medesimo DPR, per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis600-ter600-quater600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Al riguardo, l'Ispettorato precisa che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere contestualmente più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione. Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

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