Lavoratore muore per un colpo di calore: esclusa la colpa del datore

L'infortunio sul lavoro, riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni infortunistichenon comporta la responsabilità colposa del datore di lavoro, o del soggetto da lui preposto, se non vi è la certezza che questi ultimi fossero a conoscenza di tali prassi o che le avessero colposamente ignorate.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 9824 del 12 marzo 2021, con la quale gli ermellini hanno precisato che se si sostenesse il contrario si finirebbe per sconfinare in una inammissibile responsabilità oggettiva del datore. Pertanto, nel caso di specie, l'imprenditore va assolto dall'imputazione di omicidio colposo per la morte del lavoratore che ha ingerito un consistente quantitativo di alcol e ha deliberatamente scelto di non indossare il casco di protezione.

TOP