Lavoratore licenziato ingiustamente: L'indennizzo è soggetto alle ritenute Irpef

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 222 del 29 marzo 2021, ha ribadito che, in base all'articolo 51 TUIR, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito da lavoro dipendente.
Pertanto, in virtù di tale principio di onnicomprensività, le somme liquidate in sede giurisdizionale al medico illegittimamente licenziato costituiscono
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, poiché la sentenza, nel definire gli importi complessivamente spettanti al ricorrente, nulla ha disposto in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, l'Agenzia ha ritenuto che sulle somme liquidate dal Tribunale il datore di lavoro abbia correttamente operato le ritenute a titolo di acconto IRPEF (ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 600/1973).
La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del lavoratore non osta quindi all'applicazione delle ritenute a titolo di IRPEF.