La proporzionalità del licenziamento rispetto alla condotta non tipizzata nel contratto collettivo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6495 del 9 marzo 2021, ha confermato l'illegittimità del licenziamento del sindacalista che, durante la fruizione del permesso sindacale, ha svolto attività non inerenti all'attività sindacale per la quale era stato concesso il permesso.

I giudici di legittimità hanno, in primis, affermato che i permessi sindacali devono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali e non per fini diversi da quelli per i quali sono attribuiti, benché collegati agli stessi; in secondo luogo, tuttavia, hanno ritenuto che la condotta del lavoratore configurasse una mera assenza ingiustificata, la quale, non essendo tipizzata nel Contratto collettivo applicato, può essere oggetto di valutazione di proporzionalità da parte del giudice di merito: nel caso di specie, il giudice ha ritenuto non adeguata la sanzione espulsiva rispetto alla violazione commessa dal lavoratore.

TOP