Ispezioni sul Lavoro: Chiarimenti sul potere di disposizione

Chiarimenti sul potere di disposizione: nota INL n. 4539 del 15 dicembre 2020

L’Ispettorato nazionale del lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato recentemente dal Decreto legge 76/2020 che sostituisce il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004.

Facendo seguito alla prima circolare sul tema n. 5 2020, l'ispettorato raccomanda che la disposizione sia basata su una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento, per garantire al lavoratore una effettiva tutela. Va evitata comunque nei casi in cui anche se consentita i possa determinare effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

In primo luogo si specifica che il potere di disposizione si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di obblighi contrattuali, secondo la nota va fatto riferimento non solo al Ccnl di settore ma anche a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro v. circolare INL n. 5/2020).

Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020) fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato

La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione. Deve, invece, escludersi l’adozione della disposizione nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.

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